Definizione Vino – Reg. CE 1234/2007

Definizione Vino – Reg. CE 1234/2007

Regolamento (CE) N. 1234/2007 DEL CONSIGLIO del 22 ottobre 2007

Vino: è il prodotto ottenuto esclusivamente dalla fermentazione alcolica totale o parziale di uve fresche, pigiate o no, o di mosti di uve.

Il vino:
a) dopo le eventuali operazioni menzionate all’allegato XV bis, sezione B, ha un titolo alcolometrico effettivo non inferiore a 8,5 % vol, purché sia prodotto esclusivamente con uve raccolte nelle zone viticole A e B di cui all’appendice del presente allegato, e non inferiore a 9 % vol per le altre zone viticole;
b) se a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta, in deroga alle norme relative al titolo alcolometrico effettivo minimo, dopo le eventuali operazioni menzionate all’allegato XV bis, sezione B, ha un titolo alcolometrico effettivo non inferiore a 4,5 % vol;
c) ha un titolo alcolometrico totale non superiore a 15 % vol. Tuttavia, a titolo di deroga:

– il limite massimo del titolo alcolometrico totale può raggiungere 20 % vol per i vini prodotti senza alcun arricchimento da determinate superfici viticole della Comunità, decise dalla Commissione secondo la procedura di cui all’articolo 195, paragrafo 4,

– il limite massimo del titolo alcolometrico totale può superare 15 % vol per i vini a denominazione di origine protetta prodotti senza alcun arricchi­mento.

d) fatte salve eventuali deroghe che potranno essere adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all’articolo 195, paragrafo 4, ha un’acidità totale espressa in acido tartarico non inferiore a 3,5 g/l, ossia 46,6 milliequivalenti per litro.

Vino nuovo ancora in fermentazione Il vino nuovo ancora in fermentazione è il prodotto la cui fermentazione alcolica non è ancora terminata e che non è ancora separato dalle fecce.

Vino liquoroso Il vino liquoroso è il prodotto:

a) avente un titolo alcolometrico effettivo non inferiore a 15 % vol e non superiore a 22 % vol;b) avente un titolo alcolometrico volumico totale non inferiore a 17,5 % vol, ad eccezione di alcuni vini liquorosi a denominazione di origine o a indicazione geografica figuranti in un elenco che la Commissione compila secondo la procedura di cui all’articolo 195, paragrafo 4;

c) ottenuto da:— mosto di uve parzialmente fermentato,— vino,— una miscela dei prodotti suddetti, oppure mosto di uve o una miscela di questo prodotto con vino per alcuni vini liquorosi a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta che la Commissione determina secondo la procedura di cui all’articolo 195, paragrafo 4;

d) avente un titolo alcolometrico naturale iniziale non inferiore a 12 % vol, ad eccezione di alcuni vini liquorosi a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta figuranti in un elenco che la Commissione compila secondo la procedura di cui all’articolo 195, paragrafo 4;

e) e mediante aggiunta:

i) da soli o miscelati:

– di alcole neutro di origine vinica, compreso l’alcole ottenuto dalla distillazione di uve secche, con un titolo alcolometrico effettivo non inferiore a 96 % vol,

– di distillato di vino o di uve secche con un titolo alcolometrico volu­mico effettivo non inferiore a 52 % vol e non superiore a 86 % vol,

ii) nonché, eventualmente, di uno o più di uno dei prodotti seguenti:

– mosto di uve concentrato,

– una miscela di uno dei prodotti di cui alla lettera e), punto i), con un mosto di uve di cui alla lettera c), primo e quarto trattino;

f) in deroga alla lettera e), nel caso di alcuni vini liquorosi a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta figuranti in un elenco che la Commissione compila secondo la procedura di cui all’articolo 195, para­grafo 4, ottenuto mediante aggiunta:

i) di prodotti di cui alla lettera e), punto i), da soli o miscelati, oppure

ii) di uno o più dei prodotti seguenti: – alcole di vino o di uve secche con un titolo alcolometrico effettivo non inferiore a 95 % vol e non superiore a 96 % vol, – acquavite di vino o di vinaccia con un titolo alcolometrico effettivo non inferiore a 52 % vol e non superiore a 86 % vol, – acquavite di uve essiccate con un titolo alcolometrico effettivo non inferiore a 52 % vol e inferiore a 94,5 % vol; e

iii) eventualmente di uno o più di uno dei prodotti seguenti:— mosto di uve parzialmente fermentato ottenuto con uve appassite,— mosto di uve concentrato ottenuto con l’azione del fuoco diretto che, salvo per questa operazione, risponde alla definizione di mosto di uve concentrato,— mosto di uve concentrato,— una miscela di uno dei prodotti di cui alla lettera f), punto ii), con un mosto di uve di cui alla lettera c), primo e quarto trattino.

Vino spumante Il vino spumante è il prodotto:

a) ottenuto dalla prima o dalla seconda fermentazione alcolica di uve fresche, di mosto di uve o di vino;

b) caratterizzato alla stappatura del recipiente da uno sviluppo di anidride car­bonica proveniente esclusivamente dalla fermentazione;

c) che, conservato alla temperatura di 20 °C in recipienti chiusi, presenta una sovrappressione non inferiore a 3 bar dovuta all’anidride carbonica in solu­zione; e

d) il titolo alcolometrico totale delle partite (cuvées) destinate all’elaborazione del quale non è inferiore a 8,5 % vol.

Vino spumante di qualità Il vino spumante di qualità è il prodotto:

a) ottenuto dalla prima o dalla seconda fermentazione alcolica: – di uve fresche, – di mosto di uve, o – di vino;

b) caratterizzato alla stappatura del recipiente da uno sviluppo di anidride car­bonica proveniente esclusivamente dalla fermentazione;

c) che, conservato alla temperatura di 20 °C in recipienti chiusi, presenta una sovrappressione non inferiore a 3,5 bar dovuta all’anidride carbonica in solu­zione; e

d) il titolo alcolometrico totale delle partite (cuvées) destinate all’elaborazione del quale non è inferiore a 9 % vol.

Vino spumante di qualità del tipo aromatico Il vino spumante di qualità del tipo aromatico è il vino spumante di qualità:

a) che è ottenuto, durante la costituzione della partita, soltanto utilizzando mosto di uve o mosto di uve parzialmente fermentato che deriva da varietà di uve da vino specifiche figuranti in un elenco che la Commissione redige secondo la procedura di cui all’articolo 195, paragrafo 4. Il vino spumante di qualità del tipo aromatico prodotto tradizionalmente utilizzando vini durante la costitu­zione della partita è determinato dalla Commissione secondo la procedura di cui all’articolo 195, paragrafo 4;

b) che, conservato alla temperatura di 20 °C in recipienti chiusi, presenta una sovrappressione non inferiore a 3 bar dovuta all’anidride carbonica in solu­zione;

c) il cui titolo alcolometrico effettivo non può essere inferiore a 6 % vol; e

d) il cui titolo alcolometrico totale non può essere inferiore a 10 % vol.Le norme specifiche concernenti altre caratteristiche o condizioni di produzione e di circolazione supplementari sono adottate dalla Commissione secondo la pro­cedura di cui all’articolo 195, paragrafo 4.

Vino spumante gassificato Il vino spumante gassificato è il prodotto:

  1. a) ottenuto da vino senza denominazione di origine protetta o indicazione geo­grafica protetta;

b) caratterizzato alla stappatura del recipiente da uno sviluppo di anidride car­bonica proveniente, in tutto o in parte, dall’aggiunta di tale gas; e

c) che, conservato alla temperatura di 20 °C in recipienti chiusi, presenta una sovrappressione non inferiore a 3 bar dovuta all’anidride carbonica in solu­zione.

 

Vino frizzante Il vino frizzante è il prodotto:

a) ottenuto da vino che presenta un titolo alcolometrico totale non inferiore a 9 % vol;

b) avente un titolo alcolometrico effettivo non inferiore a 7 % vol;

c) che, conservato alla temperatura di 20 °C in recipienti chiusi, presenta una sovrappressione, dovuta all’anidride carbonica endogena in soluzione, non inferiore a 1 bar e non superiore a 2,5 bar; e 

d) presentato in recipienti di 60 litri o meno.

Vino frizzante gassificato Il vino frizzante gassificato è il prodotto:

a) ottenuto da vino;

b) avente un titolo alcolometrico effettivo non inferiore a 7 % vol e un titolo alcolometrico totale non inferiore a 9 % vol;

c) che, conservato alla temperatura di 20 °C in recipienti chiusi, presenta una sovrappressione dovuta all’anidride carbonica in soluzione, totalmente o par­zialmente aggiunta, non inferiore a 1 bar e non superiore a 2,5 bar; e

d) presentato in recipienti di 60 litri o meno.

Mosto di uve Il mosto di uve è il prodotto liquido ottenuto naturalmente o con procedimenti fisici da uve fresche. Per il mosto di uve è ammesso un titolo alcolometrico effettivo pari o inferiore a 1 % vol.11.

Mosto di uve parzialmente fermentato Il mosto di uve parzialmente fermentato è il prodotto proveniente dalla fermen­tazione di mosto di uve e avente un titolo alcolometrico effettivo superiore a 1 % vol e inferiore ai tre quinti del suo titolo alcolometrico volumico totale.

Mosto di uve parzialmente fermentato ottenuto con uve appassite Il mosto di uve parzialmente fermentato ottenuto con uve appassite è il prodotto della fermentazione parziale di un mosto di uve ottenuto con uve appassite, avente un tenore totale minimo di zucchero, prima della fermentazione, di 272 g/l e un titolo alcolometrico naturale ed effettivo non inferiore a 8 % vol. Tuttavia, pur possedendo questi requisiti, alcuni vini che la Commissione deter­mina secondo la procedura di cui all’articolo 195, paragrafo 4, non sono consi­derati mosto di uve parzialmente fermentato ottenuto con uve appassite.

Mosto di uve concentrato Il mosto di uve concentrato è il mosto di uve non caramellizzato ottenuto me­diante disidratazione parziale del mosto di uve effettuata con qualsiasi metodo autorizzato, escluso il fuoco diretto, in modo che il valore indicato alla tempe­ratura di 20 °C dal rifrattometro, utilizzato secondo un metodo da stabilirsi in conformità dell’articolo 120 octies, non sia inferiore a 50,9 %.Per il mosto di uve concentrato è ammesso un titolo alcolometrico effettivo pari o inferiore a 1 % vol.14.

Mosto di uve concentrato rettificato Il mosto di uve concentrato rettificato è il prodotto liquido non caramellizzato:

  1. a) ottenuto mediante disidratazione parziale del mosto di uve effettuata con qualsiasi metodo autorizzato, escluso il fuoco diretto, in modo che il valore indicato alla temperatura di 20 °C dal rifrattometro, utilizzato secondo un metodo da stabilirsi in conformità dell’articolo 120 octies, non sia inferiore a 61,7 %;
  2. b) che ha subito trattamenti autorizzati di disacidificazione e di eliminazione dei componenti diversi dallo zucchero;
  3. c) che presenta le seguenti caratteristiche:— pH non superiore a 5 per un valore di 25 Brix,— densità ottica a 425 nm sotto spessore di 1 cm non superiore a 0,100 su mosto di uve concentrato a 25 Brix,— tenore di saccarosio non rilevabile con metodo analitico da stabilirsi,— indice Folin-Ciocalteu non superiore a 6,00 per un valore di 25 Brix, — acidità titolabile non superiore a 15 milliequivalenti/kg di zuccheri totali,— tenore di anidride solforosa non superiore a 25 mg/kg di zuccheri totali,— tenore di cationi totali non superiore a 8 milliequivalenti/kg di zuccheri totali,— conduttività non superiore a 120 micro-Siemens/cm a 20 °C e a 25 Brix,— tenore di idrossimetilfurfurolo non superiore a 25 mg/kg di zuccheri totali,— presenza di mesoinositolo.Per il mosto di uve concentrato rettificato è ammesso un titolo alcolometrico effettivo pari o inferiore a 1 % vol.

Vino ottenuto da uve appassite Il vino ottenuto da uve appassite è il prodotto:

  1. a) ottenuto senza alcun arricchimento da uve lasciate al sole o all’ombra per una disidratazione parziale;
  2. b) avente un titolo alcolometrico totale non inferiore a 16 % vol e un titolo alcolometrico effettivo non inferiore a 9 % vol; e
  3. c) avente un titolo alcolometrico naturale non inferiore a 16 % vol (o 272 g di zucchero/l).

Vino di uve stramature Il vino di uve stramature è il prodotto:

  1. a) ottenuto senza alcun arricchimento;
  2. b) avente un titolo alcolometrico naturale superiore a 15 % vol; e
  3. c) avente un titolo alcolometrico totale non inferiore a 15 % vol e un titolo alcolometrico effettivo non inferiore a 12 % vol. Gli Stati membri possono imporre un periodo di invecchiamento per questo prodotto.

Aceto di vino L’aceto di vino è l’aceto:

  1. a) ottenuto esclusivamente dalla fermentazione acetica del vino; e
  2. b) avente un tenore di acidità totale espressa in acido acetico non inferiore a 60 g/l.3

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